Normativa

Ammissione al Gratuito Patrocinio

Di seguito riproponiamo l’estratto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Che cosa è il Gratuito Patrocinio?

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso al Gratuito Patrocinio?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio?

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia)

Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda?

Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

  1. accoglimento della domanda
  2. non ammissibilità della domanda
  3. rigetto della domanda

Procede quindi a trasmettere copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio?

L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Tabella Contributo Unificato

Il cliente che intenda rivolgersi all’avvocato per vedere tutelati i propri diritti deve essere informato che oltre all’onorario professionale dell’avvocato che lo assiste, ci sono da sostenere anche delle spese di giustizia il così detto Contributo Unificato.

Cos'è?

Il contributo unificato è una tassa, introdotta il 1° marzo 2002, che è andata ad accorpare tutte le imposte che fino ad allora venivano versate per i procedimenti civili, penali ed amministrativi. Si tratta, infatti, di una tassa per le spese dei procedimenti giudiziali.
Il contributo unificato va applicato a ciascun grado di giudizio nel processo civile e si versa in base al valore della controversia prendendo come riferimento gli scaglioni identificati dalla legge. Quindi, in definitiva, rappresenta una partecipazione alle spese di giustizia che è obbligatorio versare. Il suo importo dipende dal valore o, in alcuni casi, dal tipo di causa intrapresa.

L’importo del contributo unificato viene determinato sulla base del valore della causa che si sta per proporre.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come si calcola.

Giudice di Pace

Il Contributo Unificato nei processi dinanzi al Giudice di Pace segue le tabelle ordinarie del rito civile.

Non sono dovuti i diritti di cancelleria per controversie di valore inferiore a € 1.033,00 mentre dal 2015 le spese di notifica sono dovute anche per tali cause.

Processo Civile

PROCESSO CIVILE - Primo Grado

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 1.100,00

€ 43,00

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 98,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 237,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 518,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 759,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 1.214,00

Valore superiore a € 520.000,00

€ 1.686,00

PROCESSO CIVILE - Impugnazione

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 1.100,00

€ 64,50

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 147,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 355,50

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 777,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 1.138,50

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 1.821,00

Valore superiore a € 520.000,00

€ 2.529,00

PROCESSO CIVILE - Cassazione

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 1.100,00

€ 86,00

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 196,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 474,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 1.036,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 1.518,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 2.428,00

Valore superiore a € 520.000,00

€ 3.372,00

Processo Tributario

Processo Tributario - Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 2.582,28

€ 30,00

Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00

€ 60,00

Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00

€ 120,00

Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00

€ 250,00

Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00

€ 500,00

Valore superiore a € 200.000,00

€ 1.500,00

Ricorsi Amministrativi

Ricorsi Amministrativi

VALORE DELLA CAUSA - PRIMO GRADO

Contributo

Valore fino a € 200.000,00

€ 2.000,00

Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00

€ 4.000,00

Valore superiore a € 1.000.000,00

€ 6.000,00

VALORE DELLA CAUSA - IMPUGNAZIONE

Valore fino a € 200.000,00

€ 3.000,00

Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00

€ 6.000,00

Valore superiore a € 1.000.000,00

€ 9.000,00

VALORE DELLA CAUSA - CASSAZIONE

Valore fino a € 200.000,00

Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00

Valore superiore a € 1.000.000,00

€ 12.000,00

Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti Esecutivi

Contributo

Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)

esente

Estinzione e cancellazione del pignoramento

esente

Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)

esente

Procedimenti di esecuzione immobiliare

€ 278,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

€ 168,00

Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00

€ 43,00

Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore o uguale a Euro 2.500,00

€ 139,00

Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare e non fare

€ 139,00

Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)

esente

Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)

€ 43,00

Procedimenti Fallimentari

Procedimenti Fallimentari

Procedura

Contributo

Insinuazione tardiva al passivo

esente

Insinuazione tempestiva al passivo

esente

Istanza di fallimento

€ 98,00

Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare

€ 70,00

Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

€ 851,00

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

Procedimenti in Materia di Separazione e riguardanti la prole

Procedimenti

Contributo

Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi

€ 98,00

Procedimenti di cui all'art. 4 della L. 898/1970: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es: divorzio giudiziale).

€ 98,00

Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970: separazione consensuale e divorzio congiunto

Procedimenti riguardanti la prole

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole

€ 43,00

esente

esente

Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria

 

Procedimenti in Materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria

Procedimenti

Contributo

Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito (1)

esente

Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)

€ 21,50

Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012)

esente

Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1) (2) (3)

50% del contributo per i procedimenti civili

Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte e' inferiore o uguale al limite stabilito (1)

esente

Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)

€ 43,00

Attenzione:

Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro è esclusa l’applicabilità dell’ulteriore riduzione del 50% (circolare n. 10 dell’11 maggio 2012)

Per i ricorsi in cassazione concernenti controversie individuali di lavoro, pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie si applica la tabella ordinaria senza riduzioni.

Volontaria Giurisdizione

Procedimenti Vari

Procedimenti

Contributo

Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione

esente

Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta

esente

Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

esente

Procedimenti di rettificazione di stato civile

esente

Procedimenti di volontaria giurisdizione

€ 98,00

Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)

esente




Ricorsi Amministrativi

Ricorsi Amministrativi

Procedimenti

Contributo

Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs 286/1998)

esente

Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato

€ 300,00

Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/200

esente

Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato

€ 300,00

Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato

€ 650,00

Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie)

€ 1.800,00

Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell'amministrazione)

€ 300,00

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

€ 650,00

Procedimenti Vari

Procedimenti Vari

Procedimenti

Contributo

Conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs 28/2010)

esente

Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se richiesta condanna generica)

esente

Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)

esente

Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, L. 180/1978)

esente

Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro abusi familiari

esente

Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

esente

Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

esente

Procedimenti di opposizione a ordinanza- ingiunzione (multe, sanzioni amministrative, ecc.)

C.U. ordinario + anticipazioni forfettarie

Procedimenti in materia tavolare

esente

Risarcimento danni per responsabilità dei magistrati (art. 15, comma 2, L. 117/1988)

esente

Procedimenti di Valore Indeterminabile

Procedimenti di Valore Indeterminabile

Procedimenti -  PRIMO GRADO

Contributo

Processi amministrativi di valore indeterminabile

€ 650,00

Processi civili di valore indeterminabile

€ 518,00

Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 237,00

Processi tributari di valore indeterminabile

€ 120,00

Procedimenti - IMPUGNAZIONE

Processi amministrativi di valore indeterminabile

€ 975,00

Processi civili di valore indeterminabile

€ 777,00

Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 355,50

Processi tributari di valore indeterminabile

€ 120,00


Procedimenti - CASSAZIONE

Processi amministrativi di valore indeterminabile

€ 1.300,00

Processi civili di valore indeterminabile

€ 1.036,00

Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 474,00

Processi tributari di valore indeterminabile

€ 1.036,00

Procedimenti di valore non indicato

Procedimenti di Valore Non Indicato

Procedimenti PRIMO GRADO

Contributo

Processo Civile

€ 1.686,00

Processo Tributario

€ 1.500,00

Ricorsi Amministrativi

 € 6.000,00

Procedimenti IMPUGNAZIONE

Processo Civile

€ 2.529,00

Processo Tributario

€ 1.500,00

Ricorsi Amministrativi

€ 9.000,00

Procedimenti CASSAZIONE

Processo Civile

€ 3.372,00

Processo Tributario

€ 3.372,00

Ricorsi Amministrativi

€ 12.000,00

Riepilogo procedimenti esenti dal contributo unificato

Riepilogo Procedimenti esenti dal Contributo Unificato

Procedimenti Esecutivi

Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)

Estinzione e cancellazione del pignoramento

Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)

Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)

Procedimenti Fallimentari

Insinuazione tardiva al passivo

Insinuazione tempestiva al passivo

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

Procedimenti riguardanti la prole

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole


Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria

Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito

Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012)

Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte e' inferiore o uguale al limite stabilito


Volontaria Giurisdizione

Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione

Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta

Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

Procedimenti di rettificazione di stato civile

Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)


Ricorsi Amministrativi

Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs 286/1998)

Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005


Procedimenti Vari

Conciliazioni stragiudiziali nella mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs 28/2010)

Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se richiesta condanna generica)

Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)

Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, L. 180/1978)

Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro abusi familiari

Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

Procedimenti in materia tavolare

Risarcimento danni per responsabilità dei magistrati (art. 15, comma 2, L. 117/1988)

Mediazione

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Con la riforma del 21 marzo 2011 viene introdotto il sistema della Mediazione Civile e che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause. Lo scopo della riforma è lo snellimento di nuove cause, attraverso uno strumento semplice e rapido e che porta alla risoluzione di controversie in un arco temporale non superiore ai 3 mesi con costi certi e di gran lunga ridotti. Un’ottima alternativa alle costose e interminabili cause in Tribunale.

Il D. Lgs. 28/2010 all’art. 5 elenca le materie nelle quali l’Istituto della Mediazione è condizione di procedibilità ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di andare in giudizio nei casi di controversie in materia di:

  • condominio
  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari, ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Indennità comunicata al Ministero di Giustizia ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40,00 per parte, oltre le spese di mediazione. A tutti gli importi va aggiunta l’IVA.

Le spese di avvio e le spese vive di notifica devono essere versate al momento del deposito dell’istanza di mediazione e sono condizione per l’avvio della procedura.

Costi di Mediazione

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato in tabella.

Valore della Lite –  Spese per parte

Fino a € 1.000,00 € 65,00
da € 1.001,00 a € 5000,00 € 130,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 240,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 360,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 600,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.800,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 5.200,00
Oltre € 5.000.000,00 € 9.200,00

Legge Cirinnà

L’unione civile è il termine con cui nell’ordinamento italiano si indica l’istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali gran parte dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.

L’Istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall’art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Di seguito si riporta il testo completo della Legge.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)

(GU n.118 del 21-5-2016)

Vigente al: 5-6-2016

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

  1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle convivenze di fatto.
  1. Due persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all’ufficiale  di

stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  1. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione  degli atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell’archivio dello stato civile.
  1. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
  1. a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  1. b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente;  se l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico  ministero puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile;  in tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza  che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  1. c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo 87;
  1. d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ sospesa  sino  a  quando  non  e’  pronunziata  sentenza  di proscioglimento.
  1. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullita’ dell’unione  civile  tra  persone  dello  stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano gli articoli 65 e 68, nonche’ le disposizioni di  cui  agli  articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
  1. L’unione civile costituita in violazione di  una  delle  cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell’articolo  68 del codice civile, puo’ essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una  parte  durante  l’assenza dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.
  1. L’unione civile puo’  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui consenso e’ stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte  stessa. Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso  e’  stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o  di  errore essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non  puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo  che  e’ cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore  sulle  qualita’  personali  e’essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell’altra  parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
  1. a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
  1. b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.
  1. La parte puo’ in qualunque tempo  impugnare  il  matrimonio  o l’unione civile dell’altra parte. Se  si  oppone  la  nullita’  della prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente giudicata.
  1. L’unione civile tra persone dello stesso sesso e’  certificata dal relativo documento attestante la  costituzione  dell’unione,  che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del  loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici e alla residenza dei testimoni.
  1. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione  civile  tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale distato civile.
  1. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco  all’assistenza morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria capacita’ di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai bisogni comuni.
  1. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere di attuare l’indirizzo concordato.
  1. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra  persone  dello stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e’ costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica, simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le parti non possono derogare ne’ ai  diritti  ne’  ai  doveri  previsti dalla  legge  per  effetto  dell’unione  civile.  Si   applicano   le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del titolo VI del libro primo del codice civile.
  1. Quando la condotta della parte dell’unione civile e’ causa di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare  con decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter  del codice civile.
  1. Nella scelta  dell’amministratore  di  sostegno  il   giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione  civile  tra persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la  quale  puo’presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
  1. La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell’altra  parte dell’unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o ascendente di lui.
  1. In caso di morte del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita’ indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.
  1. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
  2. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
  1. Al solo fine di assicurare l’effettivita’  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall’unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla  legge  4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in materia di adozione dalle norme vigenti.
  1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV del libro secondo del codice civile.
  1. La morte o la dichiarazione di morte presunta  di  una  delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.
  1. L’unione civile  si  scioglie  altresi’  nei  casi   previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
  1. L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le  parti  hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento  dinanzi all’ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi  tre  mesi  dalla data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.
  1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre 1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
  1. La sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
  1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta’ di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l’automatica  instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
  1. Fatte salve le disposizioni di cui alla  presente  legge,  il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu’  decreti  legislativi  in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  1. a) adeguamento alle  previsioni  della   presente   legge   delle disposizioni  dell’ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
  1. b) modifica e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto internazionale privato, prevedendo  l’applicazione  della  disciplina dell’unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che abbiano  contratto  all’estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro istituto analogo;
  1. c) modificazioni ed  integrazioni  normative  per  il  necessario coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei decreti.
  1. I decreti legislativi di cui al comma  28  sono  adottati  su proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  1. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28,  a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’  trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’  su  di esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto  puo’  essere  comunque  adottato,  anche  in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei  pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’  prorogato  di tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei necessari elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  1. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  di  ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
  1. All’articolo 86 del codice civile, dopo  le  parole:  «da  un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un’unione  civile  tra persone dello stesso sesso».
  1. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l’unione  civile  tra persone dello stesso sesso».
  1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell’interno, da emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri nell’archivio dello stato civile nelle more  dell’entrata  in  vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
  1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi  da  37  a  67  si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti  spettanti  al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
  1. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’  di  accesso  alle informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  1. Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale  suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  1. b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  1. La designazione di cui al comma 40  e’  effettuata  in  forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’  di  redigerla, alla presenza di un testimone.
  1. Salvo quanto previsto  dall’articolo  337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore atre anni.
  1. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
  1. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contrattodi locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto.
  1. Nel caso  in  cui  l’appartenenza  ad  un  nucleo   familiare costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per l’assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o causa di preferenza  possono  godere,  a  parita’  di  condizioni,  i conviventi di fatto.
  1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al  convivente  di  fatto che presti stabilmente  la  propria  opera  all’interno  dell’impresa dell’altro convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche’  agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,  commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa’  o  di  lavoro subordinato».
  1. All’articolo 712, secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o del convivente di fatto».
  1. Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,  qualora  l’altra  parte  sia  dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
  1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile  alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  1. I conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione di un contratto di convivenza.
  1. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche  e  la  sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita’,  con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  1. Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli  articoli 5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  1. Il contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo’ contenere:
  1. a) l’indicazione della residenza;
  2. b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’  della  vita  in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita’  di lavoro professionale o casalingo;
  1. c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di  cui  alla sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice civile.
  1. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’ essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita’ di cui al comma 51.
  1. Il trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il rispetto  della  dignita’  degli   appartenenti   al   contratto   di convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a carico delle parti del contratto di convivenza.
  1. Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o condizioni, questi si hanno per non apposti.
  1. II contratto di convivenza e’ affetto da nullita’  insanabile che puo’ essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se concluso:
  1. a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  2. b) in violazione del comma 36;
  3. c) da persona minore di eta’;
  4. d) da persona interdetta giudizialmente;
  5. e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88  del codice civile.
  1. Gli effetti del contratto di convivenza  restano  sospesi  in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di cui all’articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
  1. Il contratto di convivenza si risolve per:
  2. a) accordo delle parti;
  3. b) recesso unilaterale;
  4. c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  1. d) morte di uno dei contraenti.
  2. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo  delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque discendenti dal contratto di convivenza.
  1. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto,  oltre che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita’  esclusiva  del recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita’,  deve contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al convivente per lasciare l’abitazione.
  1. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all’altro contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto  o  autenticato il contratto di convivenza, l’estratto  di  matrimonio  o  di  unione civile.
  1. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59,  il  contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto di convivenza  l’estratto  dell’atto  di  morte  affinche’  provveda  ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
  1. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio  1995,  n.  218,  e’ inserito il seguente: «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  –  1.  Ai  contratti  di convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata.
  1. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
  1. In caso di cessazione della convivenza di fatto,  il  giudice stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi  dell’articolo  433  del  codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 35  del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno  2019,  in 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
  1. a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l’anno  2019,  a  5 milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  1. b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall’INPS, provvede  al  monitoraggio  degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11 a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui al comma 66, il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentito  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall’attivita’   di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell’articolo  21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell’ambito  dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.
  1. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.
  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando